La composizione negoziata della crisi di impresa: un nuovo strumento a disposizione delle imprese

La composizione negoziata della crisi d’impresa (“CNC”) è uno strumento che fornisce prospettive di risanamento alle imprese in difficoltà ma con potenzialità per restare sul mercato...

La composizione negoziata della crisi d’impresa (“CNC”) è uno strumento che fornisce prospettive di risanamento alle imprese in difficoltà ma con potenzialità per restare sul mercato.

Con la CNC si è ha voluto individuare un sistema di aiuto per le imprese in difficoltà, avente natura volontaria, negoziale e stragiudiziale.

L’impresa in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza può richiedere alla Camera di commercio la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione, che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà.

Non si tratta di una procedura concorsuale, in quanto durante le trattative l’imprenditore continua a gestire la propria impresa senza ingerenza o controllo da parte del Tribunale o dell’esperto. Tuttavia, come nelle procedure concorsuali, per salvaguardare il buon esito delle trattative e quindi la possibilità di superare la crisi, viene concesso all’imprenditore la possibilità di beneficiare, durante la composizione, di “misure protettive” del proprio patrimonio da eventuali iniziative dei creditori.

Se con le trattative assistite dall’esperto non si riesce a trovare un accordo con i creditori per risanare l’impresa, è possibile ricorrere (se vi sono le condizioni) a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare o accedere a una nuova forma di concordato semplificato, attraverso il quale è possibile anche trasferire l’azienda con notevoli semplificazioni procedurali rispetto al concordato ordinario, non essendo previsto né il voto dei creditori né la soddisfazione minima del 20% per i chirografari.

Sotto il profilo soggettivo possono ricorrere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti al registro delle imprese, in qualunque forma esercitino l’attività d’impresa (dunque sia imprenditori individuali che società) e senza distinzione a seconda delle loro dimensioni.

Sotto il profilo oggettivo, requisito essenziale per l’accesso alla CNC è che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali tuttavia da far risultare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Il ricorso alla CNC può essere effettuato sia in stato di pre-crisi, ossia all’avvio dei primi sintomi di difficoltà economico-finanziarie e di squilibrio patrimoniale, oppure quando la stessa sia già in crisi o, addirittura, nel caso in cui si sia manifestata l’insolvenza, purché sussista una ragionevole probabilità di risanamento. A tale scopo, si ritiene inoltre che la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa, che costituisce il presupposto per accedere alla CNC, ricomprenda non solo il risanamento dell’impresa tramite la prosecuzione (totale o parziale) della sua attività in continuità (“diretta” o “indiretta”), ma anche il risanamento dell’“esposizione debitoria dell’impresa” tramite la soddisfazione dei creditori a seguito di una procedura di liquidazione (totale o parziale).

Per verificare il presupposto dell’effettiva perseguibilità del risarcimento, l’impresa può svolgere un test disponibile nella piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere. Tale piattaforma contiene una lista di controllo particolareggiata, con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Si permette così all’impresa di effettuare un’autodiagnosi precoce, anche senza dover obbligatoriamente presentare l’istanza di accesso alla composizione, in modo tale da fornire all’imprenditore l’indicazione dello stato di salute dell’impresa.

L’ammissione alla CNC prende avvio dall’istanza dell’imprenditore, inserita nella piattaforma telematica, accompagnata da una documentazione consistente in:

  • bilancio degli ultimi tre esercizi;
  • elenco dei creditori;
  • piano finanziario per i successivi sei mesi;
  • iniziative industriali che si intendono assumere;
  • dichiarazione sulla pendenza di eventuali ricorsi per la dichiarazione di fallimento;
  • altre informazioni sulla situazione debitoria.

Il segretario della Camera di Commercio dove si trova la sede legale dell’impresa, ricevuta la richiesta dell’imprenditore, la comunica immediatamente ad una commissione che nomina a maggioranza l’esperto che, nei due giorni dalla ricezione della nomina, comunica l’accettazione.

L’esperto negoziatore ha un’importanza centrale nella CNC, in quanto riveste un ruolo di garanzia e indipendenza; l’esperto ha, infatti, il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati al fine di superare la sua condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’esperto rappresenta quindi il punto di raccordo tra quanto previsto dal piano e la sua concreta fattibilità; egli dà maggiore forza e credibilità alla posizione dell’impresa sia durante l’avvio delle trattative, sia nel percorso tracciato dall’imprenditore. Ciò anche in ragione della possibilità di decretare in qualsiasi momento l’intervenuta mancanza del presupposto del risanamento e, quindi, di richiedere l’archiviazione della pratica al segretario generale della Camera di commercio.

L’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, ovvero le prospettive di risanamento contenute nel piano redatto dall’imprenditore (e dai suoi professionisti). È dunque l’esperto che, sulla base della documentazione presentata presso il portale telematico e attraverso le proprie indagini, deve convincersi della veridicità del piano. Se ritiene sussistenti le concrete prospettive di risanamento, l’esperto convoca le parti interessate e prospetta le strategie di intervento. In caso contrario, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario della Camera di Commercio che dispone l’archiviazione del procedimento. In ogni caso, l’incarico dell’esperto si considera concluso quando, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non abbiano individuato una soluzione adeguata al superamento della crisi.

A seguito della nomina e dell’accettazione dell’incarico, l’esperto negoziatore, qualora ravvisi concrete possibilità di risanamento dell’impresa, incontra i creditori e le parti interessate al percorso di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento individuate dall’imprenditore e dai suoi advisors, fissando i successivi incontri con cadenza ravvicinata. L’esperto funge infatti da raccordo tra l’imprenditore, i creditori ed il Tribunale, ed è chiamato a valutare, in ogni momento, le concrete possibilità di risanamento, l’esecuzione degli atti in buona fede da parte dell’imprenditore senza che questo arrechi pregiudizio ai creditori ed all’integrità patrimoniale dell’impresa.

Dato che l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, l’esperto dovrà interagire con l’imprenditore e vigilare sulla sua condotta nel corso delle trattative, per gli atti che potrebbero recare danno ai creditori ed agli stakeholders.

Nel corso delle trattative, la gestione dell’impresa rimane in capo all’imprenditore, il quale può autonomamente compiere sia gli atti di ordinaria, sia quelli di straordinaria amministrazione, proseguono i contratti ed è data la possibilità per l’imprenditore di continuare ad effettuare pagamenti spontanei.

Qualora l’esperto dovesse valutare che l’imprenditore stia attuando atti pregiudizievoli per la corretta esecuzione del piano di risanamento, ne darà segnalazione all’imprenditore e al collegio sindacale e, nel caso in cui l’atto venga comunque posto in essere, l’esperto potrà annotare il proprio dissenso nei successivi dieci giorni presso il registro delle imprese.

Per evitare che un atto di straordinaria amministrazione o un pagamento non coerente non vengano comunicati dall’imprenditore all’esperto, quest’ultimo ha il potere di richiedere all’imprenditore e ai creditori di tutte le informazioni utili o necessarie, nonché la possibilità di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza; ciò permetterà all’esperto di poter venire a conoscenza di tutti gli atti, e se del caso, procedere all’iscrizione del proprio dissenso presso il registro delle imprese.

Decorsi i 180 giorni di durata massima iniziale della CNC senza che si sia raggiunto una soluzione adeguata al superamento degli squilibri che hanno dato luogo alla richiesta di nomina dell’esperto, quest’ultimo dovrà considerare concluso il proprio incarico e redigere una relazione finale che inserirà in piattaforma, comunicandola all’imprenditore e al Tribunale nel caso di richiesta di misure cautelari. Se invece tutte le parti e l’esperto stesso sono concordi nel proseguire la procedura, è possibile un’ulteriore estensione di altri 180 giorni, decorsi i quali comunque essa cessa.

L’imprenditore può chiedere al Tribunale l’emissione di misure protettive del proprio patrimonio già in sede di istanza iniziale di richiesta di nomina dell’esperto ovvero con istanza successiva. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale istanza presso il Registro delle imprese, i creditori non possono acquistare diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti coi quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Il Tribunale ha un importante ruolo di garanzia nell’applicazione delle misure protettive. Infatti, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti, nel corso della quale provvede agli atti istruttori necessari a pronunciarsi sulla conferma o sulla modifica delle misure protettive e sull’accoglimento degli eventuali provvedimenti cautelari; terminata l’istruttoria, il Tribunale decide se confermare o meno le misure determinandone la durata.

Nel decidere se concedere o meno le misure protettive, il Tribunale terrà ragionevolmente in considerazione la valutazione prognostica del risanamento dell’impresa che l’esperto è chiamato ad effettuare subito dopo l’accettazione dell’incarico

Le misure protettive hanno durata non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni; la durata può essere prorogata, ma non può eccedere i 240 giorni. Decorso tale termine, se le trattative ancora non sono terminate, queste si intenderanno inefficaci ed i creditori riacquistano la possibilità di avviare azioni personali nei confronti del debitore.

In mancanza di una diversa indicazione, da parte dell’imprenditore, all’atto dell’istanza di nomina dell’esperto, le misure protettive del patrimonio, funzionali allo svolgimento delle trattative, hanno effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori.

Non sono inibiti i pagamenti da parte dell’imprenditore (il quale pertanto, continua a gestire l’impresa senza vincoli di par condicio), e, fino alla conclusione delle trattative ovvero all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, è impedita la pronuncia di fallimento o di accertamento dello stato passivo.

I creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti dei contratti pendenti o chiederne la risoluzione, né tanto meno possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla data di pubblicazione dell’istanza.

Le trattative con i creditori possono concludersi in diversi modi.

La prima possibilità è che le parti giungano a una soluzione stragiudiziale, idonea a consentire il superamento dell’originaria situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa. Ciò si verifica verosimilmente, in presenza di una situazione di pre-crisi o, al massimo, di temporanea difficoltà, che rende l’imprenditore ancora “degno” di credito e i creditori disponibili a collaborare in attesa di un superamento della crisi.

In tal caso l’imprenditore può decidere di concludere:

  • un contratto con uno o più creditori, finalizzato a consentire il mantenimento della continuità aziendale per almeno un biennio, avente contenuto vario (ristrutturazione dei debiti, cessione dei beni, accolli, operazioni straordinarie, cessione di azienda o conferimento in una newco);
  • una convenzione di moratoria avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative nonché ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito;
  • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, di contenuto assai vario (in quanto può contenere proposte indirizzate ai soci, ai fornitori strategici, ai creditori finanziari, agli enti, ai locatori etc.), che produce gli effetti del piano attestato di risanamento e dunque, l’esenzione da revocatoria e da responsabilità penale per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in attuazione del piano.

La seconda possibilità è che l’imprenditore, all’esito delle trattative con i creditori, chieda l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti. In questo caso il ruolo dell’esperto si esaurisce con la conclusione della composizione negoziata e non si estende alla predisposizione dell’accordo di ristrutturazione.

In alternativa a tali soluzioni, qualora le trattative siano andate a buon fine solo con alcuni creditori, il debitore può ricorrere a una delle altre procedure negoziali previste dalla CCII, compreso il concordato preventivo e il piano per la ristrutturazione soggetto ad omologazione.

Infine, è possibile decidere per la liquidazione della società, la quale potrà avvenire:

  • secondo la via ordinaria della liquidazione giudiziale;
  • con il nuovo istituto del concordato liquidatorio semplificato.

Una delle maggiori novità della CNC è costituita dal concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, uno strumento liquidativo meno “traumatico” della liquidazione giudiziale e più snello del concordato preventivo liquidatorio.

Dopo che l’esperto abbia nella propria relazione finale verificato l’impraticabilità di una delle soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi e che le trattative siano state svolte in buona fede, l’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi al deposito della relazione finale nella piattaforma telematica, una proposta di concordato per cessione dei beni (da eseguirsi anche con il trasferimento a terzi dell’azienda o di suoi rami).

Non si tratta quindi di una procedura concorsuale autonoma, in quanto l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza non può depositare direttamente la domanda di omologazione del concordato semplificato, ma può farlo solo dopo avere esperito la CNC. In particolare, non è sufficiente per l’imprenditore il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, ma è necessario che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento (e che dunque la CNC non si sia conclusa con la relazione negativa dell’esperto), che la CNC sia stata effettivamente avviata e che, ciò nonostante, le possibili soluzioni si siano rivelate concretamente impraticabili. Inoltre, è necessario che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.

L’utilità per i creditori dovrà comunque essere maggiore rispetto all’alternativa fallimentare.

Il ricorso dell’’imprenditore viene pubblicato nel Registro delle imprese, e da tale data si producono i seguenti effetti:

  • prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione della procedura;
  • conservazione dell’impresa, con limitazione degli atti di straordinaria amministrazione per cui è richiesta l’autorizzazione del Tribunale;
  • la protezione dalle azioni esecutive e cautelari avviate dai creditori;
  • il congelamento dei debiti sorti ante procedura.

Il Tribunale, acquisita la relazione finale dell’esperto e un suo ulteriore parere circa i possibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, dichiara l’apertura della procedura nominando un ausiliario, al quale viene demandato un altro parere che, insieme alla relazione finale dell’esperto, dovrà essere comunicato dal debitore ai creditori almeno 30 giorni prima dell’udienza di omologazione. Il Tribunale omologa quindi il concordato qualora la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e, comunque, assicuri utilità a ciascun creditore.

Questa tipologia di concordato presenta quindi caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dal concordato classico, tra cui tra cui in particolare:

  • non è prevista una fase di ammissione;
  • è esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario);
  • non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori;
  • non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Il concordato semplificato costituisce per l’imprenditore un incentivo ad esperire la CNC, nella consapevolezza che, qualora non sia percorribile una soluzione negoziale per il risanamento dell’impresa, sarà possibile - anziché giungere alla liquidazione giudiziale - proporre una procedura che consente una rapida uscita dal mercato e un altrettanto rapido ritorno al mercato stesso.

Come contattare i nostri professionisti

Richiedi un Contatto

Fissa un appuntamento con i Professionisti dello Studio
I nostri contatti

Altri articoli che potrebbero interessarti

27.10.2023

Ricerchiamo un Praticante

Leggi articolo
16.10.2023

La Cassazione sui condomini e il diritto di distacco dal riscaldamento: le nuove regole

Leggi articolo
16.6.2023

Procedure concorsuali: l’accertamento del creditore ipotecario nell’ipotesi di fallimento del terzo datore di Ipoteca.

Leggi articolo